Legge 10 agosto 2000, n.251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

Legge 10 agosto 2000, n.251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.


Creazione Siti Web

Legge 10 agosto 2000, n.251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

LEGGE 10 agosto 2000, n.251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica. (G.U. Serie Generale n. 208 del 6 settembre 2000)


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Professioni sanitarie infermieristiche    e   professione   sanitaria
ostetrica

1.  Gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  dell'area  delle
scienze  infermieristiche  e  della  professione  sanitaria ostetrica
svolgono   con   autonomia   professionale   attivita'  dirette  alla
prevenzione,  alla  cura  e  salvaguardia  della salute individuale e
collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive
dei  relativi  profili  professionali  nonche' dagli specifici codici
deontologici   ed   utilizzando  metodologie  di  pianificazione  per
obiettivi dell'assistenza.
2.  Lo  Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni    legislative,   di   indirizzo,   di   programmazione   ed
amministrative,  la  valorizzazione  e  la responsabilizzazione delle
funzioni  e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al
fine  di  contribuire  alla realizzazione del diritto alla salute, al
processo  di  aziendalizzazione  nel  Servizio  sanitario  nazionale,
all'integrazione  dell'organizzazione  del  lavoro  della  sanita' in
Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3.  Il  Ministero  della  sanita',  previo  parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a)  l'attribuzione  in  tutte  le aziende sanitarie della diretta
responsabilita'    e   gestione   delle   attivita'   di   assistenza
infermieristica e delle connesse funzioni;
b)  la  revisione  dell'organizzazione  del  lavoro, incentivando
modelli di assistenza personalizzata.

Art. 2.
Professioni sanitarie riabilitative

1.  Gli  operatori  delle  professioni  sanitarie  dell'area  della
riabilitazione  svolgono  con  titolarita' e autonomia professionale,
nei  confronti dei singoli individui e della collettivita', attivita'
dirette   alla  prevenzione,  alla  cura,  alla  riabilitazione  e  a
procedure   di  valutazione  funzionale,  al  fine  di  espletare  le
competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2.  Lo  Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni    legislative,   di   indirizzo,   di   programmazione   ed
amministrative,  lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle
professioni  sanitarie  dell'area  della  riabilitazione,  al fine di
contribuire,  anche  attraverso  la  diretta  responsabilizzazione di
funzioni  organizzative  e didattiche, alla realizzazione del diritto
alla  salute  del  cittadino,  al  processo di aziendalizzazione e al
miglioramento   della  qualita'  organizzativa  e  professionale  nel
Servizio  sanitario  nazionale,  con  l'obiettivo di una integrazione
omogenea  con  i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati
dell'Unione europea.

Art. 3.
Professioni tecnico-sanitarie

1.    Gli   operatori   delle   professioni   sanitarie   dell'area
tecnico-diagnostica  e  dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con
autonomia   professionale,  le  procedure  tecniche  necessarie  alla
esecuzione  di  metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla
persona,  ovvero  attivita'  tecnico-assistenziale,  in attuazione di
quanto  previsto  nei  regolamenti concernenti l'individuazione delle
figure  e dei relativi profili professionali definiti con decreto del
Ministro della sanita'.
2.  Lo  Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni    legislative,   di   indirizzo,   di   programmazione   ed
amministrative,  lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle
professioni   sanitarie   dell'area  tecnico-sanitaria,  al  fine  di
contribuire,  anche  attraverso  la  diretta  responsabilizzazione di
funzioni  organizzative  e  didattiche,  al  diritto  alla salute del
cittadino,  al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della
qualita'   organizzativa   e  professionale  nel  Servizio  sanitario
nazionale  con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi
sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 4.
Professioni tecniche della prevenzione

1.  Gli  operatori  delle  professioni  tecniche  della prevenzione
svolgono    con    autonomia   tecnico-professionale   attivita'   di
prevenzione,  verifica  e  controllo in materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e
delle  bevande,  di  igiene  e  sanita'  pubblica e veterinaria. Tali
attivita' devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilita'
derivante dai profili professionali.
2.  I  Ministeri della sanita' e dell'ambiente, previo parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, emanano linee guida per
l'attribuzione   in  tutte  le  aziende  sanitarie  e  nelle  agenzie
regionali  per  l'ambiente  della  diretta responsabilita' e gestione
delle  attivita'  di  competenza  delle  professioni  tecniche  della
prevenzione.

Art. 5.
Formazione universitaria

1.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica,  di  concerto  con il Ministro della sanita', ai sensi e
per  gli  effetti  di  cui  all'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio  1997,  n. 127, individua con uno o piu' decreti i criteri per
la   disciplina   degli  ordinamenti  didattici  di  specifici  corsi
universitari  ai  quali possono accedere gli esercenti le professioni
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di
diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2.  Le universita' nelle quali e' attivata la scuola diretta a fini
speciali  per  docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono
autorizzate  alla  progressiva  disattivazione  della suddetta scuola
contestualmente  alla  attivazione  dei  corsi universitari di cui al
comma 1.

Art. 6.
Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento

1.   Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti
i  pareri  del  Consiglio  superiore  di  sanita'  e  del comitato di
medicina  del  Consiglio  universitario nazionale, include le diverse
figure    professionali   esistenti   o   che   saranno   individuate
successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3
e 4.
2.   Il   Governo,   con   atto   regolamentare  emanato  ai  sensi
dell'articolo  18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  come  sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata
al  personale  in  possesso  degli  specifici  diplomi  rilasciati al
termine  dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della
presente  legge,  per  l'accesso  ad  una  nuova  qualifica  unica di
dirigente  del  ruolo  sanitario,  alla quale si accede con requisiti
analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio
sanitario  nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica
di  dirigente  del  ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio,
operando  con  modificazioni  compensative  delle piante organiche su
proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Art. 7
Disposizioni transitorie

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle
risorse   le   aziende   sanitarie   possono  istituire  il  servizio
dell'assistenza  infermieristica ed ostetrica ((e il servizio sociale
professionale))  e  possono  attribuire  l'incarico  di dirigente del
medesimo   servizio.   Fino   alla  data  del  compimento  dei  corsi
universitari  di  cui all'articolo 5 della presente legge l'incarico,
di  durata  triennale  rinnovabile,  e' regolato da contratti a tempo
determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'articolo
15-septies,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  introdotto  dall'articolo  13 del decreto legislativo 19 giugno
1999,  n.  229,  dal  direttore  generale  con  un  appartenente alle
professioni  di  cui all'articolo 1 della presente legge((nonche' con
un  appartenente  al  servizio  sociale  professionale)),  attraverso
idonea  procedura  selettiva tra i candidati in possesso di requisiti
di  esperienza  e  qualificazione  professionale  predeterminati. Gli
incarichi  di  cui  al  presente  articolo  comportano  l'obbligo per
l'azienda  di  sopprimere  un  numero  pari  di  posti  di  dirigente
sanitario  nella dotazione organica definita ai sensi della normativa
vigente.   Per   i  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  si
applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies.
Con  specifico  atto  d'indirizzo  del  Comitato  di  settore  per il
comparto  sanita'  sono  emanate  le  direttive  all'Agenzia  per  la
rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per
la  definizione,  nell'  ambito  del  contratto  collettivo nazionale
dell'area   della  dirigenza  dei  ruoli  sanitario,  amministrativo,
tecnico   e  professionale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  del
trattamento  economico  dei  dirigenti nominati ai sensi del presente
comma  nonche'  delle  modalita'  di  conferimento, revoca e verifica
dell'incarico.
2.  Le  aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente,
con  modalita'  analoghe  a  quelle  previste  al  comma  1,  per  le
professioni  sanitarie  di  cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e
per  la  professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali
sono  emanate  norme  per  l'attribuzione della funzione di direzione
relativa alle attivita' della specifica area professionale.
3.  La legge regionale che disciplina l'attivita' e la composizione
del  Collegio  di  direzione  di  cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
prevede   la   partecipazione  al  medesimo  Collegio  dei  dirigenti
aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000
CIAMPI
Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Tags: della, professione, delle, alla, legge, sanitarie, professioni, regioni, degli

Fisioterapia a Perugia

il sito è della Evo Sistemi di Cirone Simone - Via del minatore n° 8 - 06100 - Perugia Cell. +39 392.7050827  - P.Iva 02949240549 - C.Fis CRNSMN76M28D653B